Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 168/18 del 28.6.2007 è pubblicata la Decisione del Consiglio (2007/435/CE) del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo europeo per lintegrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nellambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori.
Nei considerando del Consiglio dellUnione europea si legge che : Lintegrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri è un elemento chiave della promozione della coesione economica e sociale, un obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato. Tuttavia, visto il trattato, il Fondo europeo per lintegrazione di cittadini di paesi terzi dovrebbe essere destinato essenzialmente a cittadini di paesi terzi appena arrivati, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni conc rete a sostegno del processo di integrazione negli Stati membri.
Come previsto nel programma dellAia, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno definito, il 19 novembre 2004, principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nellUnione europea. Questi principi fondamentali comuni aiutano gli Stati membri a formulare politiche di integrazione in quanto è messa a loro disposizione una guida, frutto di attende riflessioni, contenente i principi fondamentali rispetto ai quali possono giudicare e valutare le loro iniziative. I principi fondamentali comuni completano e rafforzano gli strumenti legislativi comunitari relativi allimmissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente con riguardo al congiungimento familiare e ai soggiornanti di lungo periodo, nonché agli altri quadri normativi esistenti, compresi quelli relativi alla parità di genere, alla non discriminazione e allinclusione sociale.
Per assicurare che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziarie nellambito del Fondo europeo per lintegrazione siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo europeo per i rifugiati.
La Decisione del Consiglio il 25 giugno 2007, che istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per lintegrazione di cittadini dei paesi terzi, è stata dunque adottata nellambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 574/2007/CE e la decisione n. 575/2007/CE, l fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e allapplicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri, definendo gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.
Come previsto nel programma dellAia, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno definito, il 19 novembre 2004, principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nellUnione europea. Questi principi fondamentali comuni aiutano gli Stati membri a formulare politiche di integrazione in quanto è messa a loro disposizione una guida, frutto di attende riflessioni, contenente i principi fondamentali rispetto ai quali possono giudicare e valutare le loro iniziative. I principi fondamentali comuni completano e rafforzano gli strumenti legislativi comunitari relativi allimmissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente con riguardo al congiungimento familiare e ai soggiornanti di lungo periodo, nonché agli altri quadri normativi esistenti, compresi quelli relativi alla parità di genere, alla non discriminazione e allinclusione sociale.
Per assicurare che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziarie nellambito del Fondo europeo per lintegrazione siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo europeo per i rifugiati.
La Decisione del Consiglio il 25 giugno 2007, che istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per lintegrazione di cittadini dei paesi terzi, è stata dunque adottata nellambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 574/2007/CE e la decisione n. 575/2007/CE, l fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e allapplicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri, definendo gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.
Fonte: Eur-Lex
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