L’approvazione è definitiva e, quindi, il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. (periodo di vacatio legis), poiché il il testo è rimasto invariato rispetto alla versione approvata dal Senato il 27 giugno 2007. L’Aula di Montecitorio ha approvato anche vari OdG (Ordini del giorno); ben 8 promossi da Associazione Ambiente e Lavoro, OdG impegnativi per il Governo.
Il Governo è ora formalmente delegato a predisporre ed adottare entro nove mesi il T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Ma il conferimento della delega per il riordino normativo (contenuto nell’art. 1) non è l’unico effetto derivante dall’approvazione da parte della Camera.
Il disegno di legge approvato contiene, infatti, agli articoli da 2 a 12, numerose norme immediatamente precettive che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla G.U., se non diversamente previsto. Tali norme prevedono, tra le altre, rilevanti modifiche al D.Lgs. 626/94, in particolare all’art. 7 sul contratto d’appalto e d’opera (anche con estensione ad esso di vari istituti giuridici previsti dalle normative sulla sicurezza nei cantieri), al codice degli appalti pubblici, alla legge finanziaria 2007 e al D.Lgs. 231/2001, con applicazione, in quest’ultimo caso, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela delligiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui a tale decreto.
Per quanto attiene alla delega per l’emanazione del T.U., in particolare, ai sensi dellarticolo 1, Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità allarticolo 117 della Costituzione e garantendo luniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Il ddl prevede il completo riordino di una disciplina articolata e stratificata nel tempo, che il recepimento di numerose norme comunitarie ha reso ancora più complessa; come segnalano le Linee Guida sul Testo Unico, le parole chiave del nuovo Testo Unico sono: riordino, innovazione, coordinamento, semplificazione, il tutto finalizzato ad una maggiore prevenzione, a controlli più efficaci, oltreché alla diffusione di una cultura della sicurezza.
Nellintento del Parlamento non vi è un testo unico meramente compilativo, dunque, in quanto è prevista lintroduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata.
Tra le varie disposizioni contenute nell’articolo 1, è stata prevista un’estensione del campo di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro sia oggettivo, con applicazione a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi, sia soggettivo, in virtù dell’estensione di tale legislazione a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Sempre ai sensi dell’articolo 1, è poi prevista la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese nonché la riformulazione dell’apparato sanzionatorio – amministrativo e penale – in unottica di razionalizzazione.
AG