Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 234/13 del 6 settembre 2007 è pubblicata la Decisione della Commissione (2007/602/CE) del 5 settembre 2007 che istituisce il gruppo di dialogo delle parti interessati nei settori della salute pubblica e della tutela dei consumatori.
Considerando che larticolo 153 del trattato attribuisce alla Comunità la missione di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché di promuovere il loro diritto allinformazione e allorganizzazione per la salvaguardia dei propri interessi e che, inoltre, le esigenze della protezione dei consumatori devono essere prese in considerazione nella definizione e nellattuazione di altre politiche o attività comunitarie, la Commissione europea richiamandosi allapplicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (conformemente al protocollo n. 30), ritiene necessario procedere ad ampie consultazioni prima di proporre testi legislativi in materia.
Poiché, allo scopo di farsi consigliare per migliorare il processo di consultazione delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori la Commissione può aver bisogno di ricorrere alla consulenza di specialisti riuniti nellambito di un gruppo consultivo, con la Decisione della Commissione del 5 settembre viene proposto di istituire un gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori che avrà effetto dal 10 ottobre 2007.
La Commissione potrà consultare il gruppo su qualunque questione relativa al miglioramento generale del processo di consultazione delle parti interessate.
Il gruppo ha come missione di:
-a) esaminare la questione della rappresentatività delle parti interessate;
-b)dibattere la questione delle asimmetrie tra le parti interessate e consigliare la Commissione sui metodi di consultazione possibili in grado di rispettare il contesto nel quale operano le parti interessate ed adattarvisi;
-c)esaminare i criteri applicabili alla consultazioni che richiedono termini più flessibili e più lunghi(più di otto settimane);
-d)esaminare il ruolo delle piattaforme nazionali nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni non governative degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 e nel 2007 ed esaminare il ruolo degli Stati membri nei rapporti con i cittadini a livello locale.
I membri del gruppo (al massimo 20 membri)sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nel settore per un mandato non rinnovabile di quattro anni . Tuttavia, solo per quanto riguarda la prima nomina, la metà dei membri sono nominati per un mandato non rinnovabile di due anni. I membri rimangono in funzione sino a loro sostituzione o sino alla fine del loro mandato.
Poiché, allo scopo di farsi consigliare per migliorare il processo di consultazione delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori la Commissione può aver bisogno di ricorrere alla consulenza di specialisti riuniti nellambito di un gruppo consultivo, con la Decisione della Commissione del 5 settembre viene proposto di istituire un gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori che avrà effetto dal 10 ottobre 2007.
La Commissione potrà consultare il gruppo su qualunque questione relativa al miglioramento generale del processo di consultazione delle parti interessate.
Il gruppo ha come missione di:
-a) esaminare la questione della rappresentatività delle parti interessate;
-b)dibattere la questione delle asimmetrie tra le parti interessate e consigliare la Commissione sui metodi di consultazione possibili in grado di rispettare il contesto nel quale operano le parti interessate ed adattarvisi;
-c)esaminare i criteri applicabili alla consultazioni che richiedono termini più flessibili e più lunghi(più di otto settimane);
-d)esaminare il ruolo delle piattaforme nazionali nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni non governative degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 e nel 2007 ed esaminare il ruolo degli Stati membri nei rapporti con i cittadini a livello locale.
I membri del gruppo (al massimo 20 membri)sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nel settore per un mandato non rinnovabile di quattro anni . Tuttavia, solo per quanto riguarda la prima nomina, la metà dei membri sono nominati per un mandato non rinnovabile di due anni. I membri rimangono in funzione sino a loro sostituzione o sino alla fine del loro mandato.
Fonte: Eur-Lex
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