Disposizioni contro le pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 riguardante “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/27/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.

Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo 4 agosto 2007, n. 145, di cui abbiamo già anticipato il contenuto nella nostra precedente News, sempre su Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007 e sempre su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze, è stato emanato il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 riguardante le pratiche commerciali scorrette e che modifica gli articoli 18 e 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo.
L’ambito di applicazione dell’articolo 18 sostituito riguarda le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto.
Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o i ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
Per quanto riguarda le pratiche commerciali ingannevoli sono considerate quelle azioni che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più degli elementi indicati alla Sezione I, dell’articolo 21 del Dlgs 146/2007 e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
Nell’ambito della Sezione I riguardanti le pratiche commerciali ingannevoli le omissioni ingannevoli, le pratiche commerciali aggressive, ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento.
Il Capo III del Dlgs riguarda la Tutela amministrativa e giurisdizionale, come la fornitura non richiesta nei contratti a distanza, i servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi.

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