Emanazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per i giovani

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19-9-2007 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156 sul “Regolamento concernente: Emanazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per i giovani”.

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007, sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell’economia e delle finanze, della pubblica istituzione, dell’università e della ricerca e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Presidente della Repubblica, con proprio Decreto 27 luglio 2007,n.156, ha emanato il regolamento relativo allo Statuto dell’Agenzia nazionale per i giovani
Il testo dello statuto è allegato al regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Viene precisato che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La natura giuridica dell’Agenzia è di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013, l’Agenzia svolge le funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma comunitario.
L’agenzia promuove la cittadinanza attiva dei giovani, ed, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale, favorisce la conoscenza, la comprensione e l’integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e dello sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo.
Nell’ambito di tali obiettivi generali, l’Agenzia persegue gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE.

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