Detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007 è pubblicato il Decreto 2 agosto 2007, n. 149 del Miniatro dell’Economia e delle Finanze relativo al “Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Dettato il regolamento che riguarda le detrazioni per i carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti indicate dall’articolo 1 comma 1324 della legge 296/2006.
Per usufruire del beneficio – previsto per i residenti in uno Stato dell’Unione europea o in un Paese aderente all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE) – i diretti interessati devono attestare:
il grado di parentela del familiare per il quale chiedono la detrazione, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni e del mese in cui sono cessate; che il familiare in questione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, non superiore a 2.840,51 riferiti all’intero periodo d’imposta e, infine, di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese di alcun beneficio fiscale collegato ai carichi di famiglia.

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