Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 259/1 del 4 ottobre 2007 è pubblicata la Decisione dellAutorità di Vigilanza EFTA n. 228/05/COL del 21 settembre 2005 relativa alladozione di una comunicazione dal titolo Linee direttrici sullapplicazione dellarticolo 53 dellaccordo SEE agli accordi di trasferimento di tecnologia.
Considerando che la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo Linee direttrici sullapplicazione dellarticolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia, rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo (SEE), e considerando che occorre fornire orientamenti alle imprese indicando i principi di applicazione dellarticolo 53 del citato accordo SEE a tali accordi di trasferimento di tecnologia, lAutorità di vigilanza EFTA ha adottato la Decisione n. 228/05/COL del 21 settembre 2005.
La citata Decisione prevede che:
-1 LAutorità di vigilanza EFTA adotta la comunicazione Linee direttrici sullapplicazione dellarticolo 53 dellaccordo SEE agli accordi di trasferimento di tecnologia, il cui testo figura in allegato alla Decisione stessa.
-2 La decisione e la comunicazione di cui allallegato fanno fede in lingua inglese:
-3 La comunicazione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea.
-4 Gli Stati EFTA sono informati della decisione mediante invio di copia della stessa e dellallegato.
-5 La Commissione europea è informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dellallegato.
I criteri enunciati nelle presenti linee direttrici devono essere applicati tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni caso; è pertanto esclusa ogni applicazione meccanica. Ogni caso deve essere valutato in funzione delle sue caratteristiche specifiche e le linee direttrici devono essere applicate in maniera ragionevole e flessibile. Gli esempi menzionati sono forniti solo a titolo illustrativo e non devono essere considerati esaustivi. LAutorità di vigilanza EFTA verificherà costantemente lapplicazione del RECIT e delle linee direttrici nellambito del nuovo sistema di applicazione delle regole della concorrenza istituito dal capitolo II del protocollo 4 dellaccordo sullAutorità di vigilanza e la Corte e valuterà la necessità di apportarvi eventuali modifiche.
Le presenti linee direttrici si applicano fatta salva linterpretazione dellarticolo 53 dellaccordo SEE e del RECIT che potrà essere data dalla Corte EFTA e dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Obiettivo generale dellarticolo 53 dellaccordo SEE è quello di tutelare la concorrenza sul mercato in modo da accrescere il benessere dei consumatori e favorire lallocazione delle risorse e vieta tutti gli accordi e pratiche concordate tra imprese, nonché tutte le decisioni di associazioni di imprese che possono pregiudicare il commercio tra le parti contraenti dellaccordo SEE e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
La citata Decisione prevede che:
-1 LAutorità di vigilanza EFTA adotta la comunicazione Linee direttrici sullapplicazione dellarticolo 53 dellaccordo SEE agli accordi di trasferimento di tecnologia, il cui testo figura in allegato alla Decisione stessa.
-2 La decisione e la comunicazione di cui allallegato fanno fede in lingua inglese:
-3 La comunicazione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea.
-4 Gli Stati EFTA sono informati della decisione mediante invio di copia della stessa e dellallegato.
-5 La Commissione europea è informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dellallegato.
I criteri enunciati nelle presenti linee direttrici devono essere applicati tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni caso; è pertanto esclusa ogni applicazione meccanica. Ogni caso deve essere valutato in funzione delle sue caratteristiche specifiche e le linee direttrici devono essere applicate in maniera ragionevole e flessibile. Gli esempi menzionati sono forniti solo a titolo illustrativo e non devono essere considerati esaustivi. LAutorità di vigilanza EFTA verificherà costantemente lapplicazione del RECIT e delle linee direttrici nellambito del nuovo sistema di applicazione delle regole della concorrenza istituito dal capitolo II del protocollo 4 dellaccordo sullAutorità di vigilanza e la Corte e valuterà la necessità di apportarvi eventuali modifiche.
Le presenti linee direttrici si applicano fatta salva linterpretazione dellarticolo 53 dellaccordo SEE e del RECIT che potrà essere data dalla Corte EFTA e dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Obiettivo generale dellarticolo 53 dellaccordo SEE è quello di tutelare la concorrenza sul mercato in modo da accrescere il benessere dei consumatori e favorire lallocazione delle risorse e vieta tutti gli accordi e pratiche concordate tra imprese, nonché tutte le decisioni di associazioni di imprese che possono pregiudicare il commercio tra le parti contraenti dellaccordo SEE e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Fonte: Eur-Lex
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