Quantità massime di residui di alcune sostanze: modifiche direttive europee

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 260/4 del 5 ottobre 2007 è pubblicata la Direttiva 2007/62/CE della Commissione del 4 ottobre 2007 che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron.

Le direttive cui sono stati modificati i relativi allegati riguardano la 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e la 90/642/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale.
Considerando che nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari sono state aggiunte, con le direttive della Commissione 2006/74/CE, 2006/41/CE, 2005/58/CE e 2006/39/CE le seguenti nuove sostanze attive: pirimetanil, petoxamide, bifenazato e rimsulfurun, basandosi sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all’utilizzazione proposte. Poiché alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative alle citate utilizzazioni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva, alcune delle informazioni disponibili sono state riesaminate, risultando sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR), la Commissione ha ritenuto opportuno emanare la Direttiva 2007/62/CE del 4 ottobre 2007, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
Infatti, le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze.
L’esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie.
E’stato inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità, nonché del parere del comitato scientifico per le piante sulla metodologia applicata, concludendo che le proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

Fonte: Eur-Lex

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