Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 260/4 del 5 ottobre 2007 è pubblicata la Direttiva 2007/62/CE della Commissione del 4 ottobre 2007 che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron.
Le direttive cui sono stati modificati i relativi allegati riguardano la 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e la 90/642/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale.
Considerando che nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa allimmissione in commercio di prodotti fitosanitari sono state aggiunte, con le direttive della Commissione 2006/74/CE, 2006/41/CE, 2005/58/CE e 2006/39/CE le seguenti nuove sostanze attive: pirimetanil, petoxamide, bifenazato e rimsulfurun, basandosi sulla valutazione delle informazioni fornite in merito allutilizzazione proposte. Poiché alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative alle citate utilizzazioni, conformemente allarticolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva, alcune delle informazioni disponibili sono state riesaminate, risultando sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR), la Commissione ha ritenuto opportuno emanare la Direttiva 2007/62/CE del 4 ottobre 2007, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
Infatti, le relazioni desame della Commissione, elaborate ai fini delliscrizione delle sostanze attive in questione nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze.
Lesposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie.
Estato inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dallOrganizzazione mondiale della sanità, nonché del parere del comitato scientifico per le piante sulla metodologia applicata, concludendo che le proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.
Considerando che nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa allimmissione in commercio di prodotti fitosanitari sono state aggiunte, con le direttive della Commissione 2006/74/CE, 2006/41/CE, 2005/58/CE e 2006/39/CE le seguenti nuove sostanze attive: pirimetanil, petoxamide, bifenazato e rimsulfurun, basandosi sulla valutazione delle informazioni fornite in merito allutilizzazione proposte. Poiché alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative alle citate utilizzazioni, conformemente allarticolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva, alcune delle informazioni disponibili sono state riesaminate, risultando sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR), la Commissione ha ritenuto opportuno emanare la Direttiva 2007/62/CE del 4 ottobre 2007, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
Infatti, le relazioni desame della Commissione, elaborate ai fini delliscrizione delle sostanze attive in questione nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze.
Lesposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie.
Estato inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dallOrganizzazione mondiale della sanità, nonché del parere del comitato scientifico per le piante sulla metodologia applicata, concludendo che le proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.
Fonte: Eur-Lex
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