Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007 è pubblicata la Circolare 17 ottobre 2007,n.14 del Ministero del Lavoro recante Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU) di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.81/2000 e di lavoratori di pubblica utilità (LPU) di cui allart.3,comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,n. 280, presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Il Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale si richiama agli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, che prevedono disposizioni innovative in materia di disciplina delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili di cui allarticolo 1, comma 1156, lettera f) della legge 27 dicembre n. 296.
Tale articolo 1 dispone che in deroga a quanto disposto dallarticolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente allanno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui allarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987,n.56 e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità.
Alle misure di cui alla presente lettera-circolare è esteso lincentivo di cui allarticolo 7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2007, si provvede a valere sul Fondo per loccupazione di cui allart.1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n.236, che a tal fine è integrato del predetto importo.
(LG/FF)
Tale articolo 1 dispone che in deroga a quanto disposto dallarticolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente allanno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui allarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987,n.56 e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità.
Alle misure di cui alla presente lettera-circolare è esteso lincentivo di cui allarticolo 7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2007, si provvede a valere sul Fondo per loccupazione di cui allart.1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n.236, che a tal fine è integrato del predetto importo.
(LG/FF)
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