Con ladozione del Regolamento(CE) della Commissione del 23 novembre 2007, lallegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 viene modificato per tenere conto di atti normativi adottati con riguardo ad alcuni prodotti chimici a norma della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa allimmissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa allimmissione sul mercato dei biocidi, e di altre normative comunitarie. Nei casi in cui alle restrizioni imposte da questi atti deve essere data attuazione soltanto in una data futura, lapplicazione degli obblighi imposti dal regolamento(CE) n. 304/2003 non deve iniziare prima di tale data, a,llo scopo di agevolare lapplicazione.
A norma della direttiva 76/769/CEE, luso dei perfluorottani sulfonati è rigorosamente limitato a fini industriali. Tali prodotti devono essere pertanto iscritti negli elenchi dei prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dellallegato I del regolamento(CE) n. 304/2003.
Liscrizione delle sostanze dimetenammide, fosalone, alacloro, tiodicarb, ossidemeton-metile, cadusafos, carbofuran, carbosulfan, alossifop-R come sostanze attive nellallegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di prodotti chimici riportati nelle parti 1 e 2 dellallegato I del regolamento(CE) n. 304/2003. Anche altre sostanze, come il carbaril, il triclorfon, il malation iscritte come sostanze attive nellallegato I della direttiva 91/414/CEE sono state oggetto di decisioni negative e pertanto non possono essere utilizzate come pesticidi e quindi, anche queste, devono essere riportate nellallegato I del regolamento n. 304/2003.
Pertanto, il nuovo regolamento(CE) prevede che lallegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 venga modificato in conformità dellallegato del regolamento (CE) N. 1376/2007 della Commissione del 23 novembre 2007.
(LG-FF)