Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007 è pubblicato il Decreto 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti sulla Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale, ai sensi dellarticolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Tenendo conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dallanno 2005 e considerata, altresì, lurgenza di provvedere al trasferimento alle aziende di trasporto pubblico locale delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei maggiori costi derivanti dai predetti oneri contrattuali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti è stato emanato il Decreto 6 agosto 2007 con il quale viene stabilito che le somme residuate dallattuazione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e dallart. 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, finalizzate a coprire gli oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai bienni 2002-2003 e 2004-2005 sono utilizzate , ai sensi dellart. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.
Per gli anni di competenza successivi al 2005, la misura delle somme da erogare è determinata a consuntivo, sulla base delle somme residuate sul capitolo del Ministero dei trasporti e destinate a tale scopo.
Per gli anni di competenza 2006, le aziende avranno provveduto a comunicare gli oneri sostenuti entro il 30 settembre 2007, a pena di decadenza, al Ministero del lavoro tramite Internet.
(LG-FF)
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