E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
All’articolo 63 del decreto si dispone che “nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-septies e’ inserito il seguente:
“Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita). – 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da delitto
per il quale e’ stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.
“Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita). – 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da delitto
per il quale e’ stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.
AG
Fonte: Comune di Jesi
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