La responsabilità del procedimento spetta al Dirigente preposto allunità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (art. 10, comma 6), o d altro funzionario dallo stesso incaricato.
In fase istruttoria il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione del caso in questione. Qualora il committente del messaggio pubblicitario non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione, e a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.
Quando sussistono fondati motivi per ritenere che il messaggio costituisca una pubblicità ingannevole o una pubblicità comparative illecita, il responsabile del procedimento, può invitare, per iscritto, il professionista a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità.
Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso, avvia listruttoria per verificare lesistenza di pubblicità ingannevole o comparative illecite, dandone comunicazione al professionista, indicando: – loggetto del procedimento; – il termine per la sua conclusione; – lufficio e la persona responsabile del procedimento; – lufficio presso cui si può accedere agli atti; – la possibilità di presentare memorie scritte o documenti; – il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.
Ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 (art.8, comma 3) lAutorità, in caso di particolare urgenza , può disporre dufficio la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, che deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista.
LAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, una volta dichiarata lingannevolezza della pubblicità o lilliceità della pubblicità comparativa, può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativi, a cura e spese del professionista, e può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista.
In tali caso, lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati.
(LG-FF)