Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio di trasporto prima e durante il viaggio. Ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e quanto prima possibile.
Infatti, il regolamento(CE) stabilisce regole che disciplinano:
– le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, lemissione di biglietti e lattuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
– la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;
– gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;
– la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta ikn viaggio in treno e lassistenza alle medesime;
– la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami;
– le regole generali in materia di attuazione..
Il regolamento si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, mentre il regolamento non si applica alle imprese ferroviarie e ai servizi di trasporto che non sono titolari di licenza ai sensi della citata direttiva.
(LG-FF)