Sistema ferroviario CE: certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 315/51 del 3-12-2007 è pubblicata la Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

La direttiva di cui sopra stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità.

Stabilisce i compiti che incombono alle autorità competenti degli Stati membri, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.

L’ambito di applicazione della direttiva riguarda i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità per conto di un’impresa ferroviaria soggetta all’obbligo del certificato di sicurezza o di un gestore dell’infrastruttura soggetto all’obbligo dell’autorizzazione della sicurezza.

Ciascun macchinista ha l’idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni se possiede la seguente documentazione:

– una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l’autorità che rilascia la licenza e ne stabilisce la durata di validità. La licenza rispetta le prescrizioni di cui all’allegato I finché sarà adottatati il modello comunitario di certificazione che entro il 4 dicembre 2008 la Commissione adotterà, in base ad un progetto elaborato dall’Agenzia ferroviaria europea;

– uno o più certificati che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre e che specificano il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre. Ciascun certificato rispetta le prescrizioni di cui all’allegato I della direttiva.

Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell’infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l’aggiornamento dei certificati conformemente alla presente direttiva, nonché procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere la revisione di una decisione inerente il rilascio, all’aggiornamento, alla sospensione o al ritiro di un certificato.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo