Con l’interpello n. 35 del 2007 il Ministero del Lavoro si è pronunciato in merito all’obbligo di denuncia degli infortuni allautorità di Pubblica Sicurezza da parte di datori di lavoro agricolo a tempo determinato e autonomo e sull’individuazione del
datore di lavoro obbligato (art. 9 D.Lgs. n. 124/2004).
datore di lavoro obbligato (art. 9 D.Lgs. n. 124/2004).
Si riporta un estratto dell’interpello:
“Con un primo quesito lEPACA chiede chiarimenti in merito al D.M. del 29 maggio 2001 che, recependo la delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, ha stabilito le modalità operative per le denunce dinfortunio in agricoltura di cui agli artt. 238 e 239 del D.P.R. n. 1124/1965, poste dallart. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 a carico dei datori di lavoro per gli operai agricoli e, a carico del titolare del nucleo di appartenenza dellinfortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. […] Al fine di superare in via interpretativa la prospettata antinomia, è opportuno muovere da unanalisi dinsieme delle disposizioni in questione e in special modo della ratio sottesa allart. 25 del D.Lgs. n. 38/2000. Tale modifica è stata introdotta al chiaro fine di omogeneizzare la disciplina del settore agricolo e del settore industriale, completando così il processo già avviato dalla L. n. 254/1982, con la quale è stato esteso al datore di lavoro agricolo lart. 54 del D.P.R. n. 1124/1965, che nel settore industria, pone lobbligo di denuncia in capo al datore di lavoro e non al medico. La lettera della legge è tuttavia circoscritta ai soli rapporti di lavoro subordinato e lascia allart. 239 del D.P.R. n. 1124/1965 la disciplina residuale della denuncia infortuni allautorità di Pubblica Sicurezza nei restanti casi.
Lobiettivo dellart. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 è dunque, come rilevato anche dalla circolare INAIL n. 137/2000, quello di ricomporre questa ingiustificata frattura, armonizzando il regime di denuncia degli infortuni e responsabilizzando direttamente il datore di lavoro quale soggetto tenuto alla denuncia, che assume così una più immediata percezione delle cause e circostanze dellevento.
Proprio muovendo dalla ratio dellart. 25 il combinato delle descritte disposizioni e lo stesso regolamento di attuazione di cui al D.M. del 29 maggio 2001 devono essere letti nel senso che garantisca uniformità applicativa non solo nei due settori, agricolo e industriale, ma anche, nellambito del primo settore, tra le due categorie di soggetti i cui infortuni debbono essere obbligatoriamente comunicati allautorità di Pubblica Sicurezza: lavoratori agricoli a tempo indeterminato, da un lato e lavoratori agricoli a tempo determinato e autonomi dallaltro.
Ciò considerato si ritiene che lart. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 abbia inteso estendere ai datori di lavoro agricolo, per gli operai a tempo determinato e, al titolare del nucleo di appartenenza dellinfortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, le medesime modalità operative per la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato. Pertanto sussiste lobbligo di denuncia allAutorità di Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte o linabilità al lavoro per più di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dellinfortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. Diversamente infatti, eventi infortunistici della medesima gravità risulterebbero ingiustificatamente soggetti ad obblighi differenti solo, ad esempio, in ragione della natura a termine o meno del rapporto di lavoro.
Una tale chiave dinterpretazione della normativa in esame appare altresì aderente a quanto tendenzialmente formulato dalla UE nella Raccomandazione 2003/134/Ce del 18 febbraio 2003, concernente il miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi, ove al punto 8) del testo si fa specifico richiamo ai settori ad alto rischio tra i quali viene incluso quello agricolo, comprendente un elevato numero di lavoratori autonomi.”
“Con un primo quesito lEPACA chiede chiarimenti in merito al D.M. del 29 maggio 2001 che, recependo la delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, ha stabilito le modalità operative per le denunce dinfortunio in agricoltura di cui agli artt. 238 e 239 del D.P.R. n. 1124/1965, poste dallart. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 a carico dei datori di lavoro per gli operai agricoli e, a carico del titolare del nucleo di appartenenza dellinfortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. […] Al fine di superare in via interpretativa la prospettata antinomia, è opportuno muovere da unanalisi dinsieme delle disposizioni in questione e in special modo della ratio sottesa allart. 25 del D.Lgs. n. 38/2000. Tale modifica è stata introdotta al chiaro fine di omogeneizzare la disciplina del settore agricolo e del settore industriale, completando così il processo già avviato dalla L. n. 254/1982, con la quale è stato esteso al datore di lavoro agricolo lart. 54 del D.P.R. n. 1124/1965, che nel settore industria, pone lobbligo di denuncia in capo al datore di lavoro e non al medico. La lettera della legge è tuttavia circoscritta ai soli rapporti di lavoro subordinato e lascia allart. 239 del D.P.R. n. 1124/1965 la disciplina residuale della denuncia infortuni allautorità di Pubblica Sicurezza nei restanti casi.
Lobiettivo dellart. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 è dunque, come rilevato anche dalla circolare INAIL n. 137/2000, quello di ricomporre questa ingiustificata frattura, armonizzando il regime di denuncia degli infortuni e responsabilizzando direttamente il datore di lavoro quale soggetto tenuto alla denuncia, che assume così una più immediata percezione delle cause e circostanze dellevento.
Proprio muovendo dalla ratio dellart. 25 il combinato delle descritte disposizioni e lo stesso regolamento di attuazione di cui al D.M. del 29 maggio 2001 devono essere letti nel senso che garantisca uniformità applicativa non solo nei due settori, agricolo e industriale, ma anche, nellambito del primo settore, tra le due categorie di soggetti i cui infortuni debbono essere obbligatoriamente comunicati allautorità di Pubblica Sicurezza: lavoratori agricoli a tempo indeterminato, da un lato e lavoratori agricoli a tempo determinato e autonomi dallaltro.
Ciò considerato si ritiene che lart. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 abbia inteso estendere ai datori di lavoro agricolo, per gli operai a tempo determinato e, al titolare del nucleo di appartenenza dellinfortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, le medesime modalità operative per la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato. Pertanto sussiste lobbligo di denuncia allAutorità di Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte o linabilità al lavoro per più di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dellinfortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. Diversamente infatti, eventi infortunistici della medesima gravità risulterebbero ingiustificatamente soggetti ad obblighi differenti solo, ad esempio, in ragione della natura a termine o meno del rapporto di lavoro.
Una tale chiave dinterpretazione della normativa in esame appare altresì aderente a quanto tendenzialmente formulato dalla UE nella Raccomandazione 2003/134/Ce del 18 febbraio 2003, concernente il miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi, ove al punto 8) del testo si fa specifico richiamo ai settori ad alto rischio tra i quali viene incluso quello agricolo, comprendente un elevato numero di lavoratori autonomi.”
AG
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