Denuncia infortuni all’Autorità di Pubblica Sicurezza: Interpello Ministero del Lavoro

Con l’interpello n. 35 del 2007 il Ministero del Lavoro si è pronunciato in merito all’obbligo di denuncia degli infortuni all’autorità di Pubblica Sicurezza da parte di datori di lavoro agricolo a tempo determinato e autonomo e sull’individuazione del
datore di lavoro obbligato (art. 9 D.Lgs. n. 124/2004).

Si riporta un estratto dell’interpello:
“Con un primo quesito l’EPACA chiede chiarimenti in merito al D.M. del 29 maggio 2001 che, recependo la delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, ha stabilito le modalità operative per le denunce d’infortunio in agricoltura di cui agli artt. 238 e 239 del D.P.R. n. 1124/1965, poste dall’art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 a carico dei datori di lavoro per gli operai agricoli e, a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. […] Al fine di superare in via interpretativa la prospettata antinomia, è opportuno muovere da un’analisi d’insieme delle disposizioni in questione e in special modo della ratio sottesa all’art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000. Tale modifica è stata introdotta al chiaro fine di omogeneizzare la disciplina del settore agricolo e del settore industriale, completando così il processo già avviato dalla L. n. 254/1982, con la quale è stato esteso al datore di lavoro agricolo l’art. 54 del D.P.R. n. 1124/1965, che nel settore industria, pone l’obbligo di denuncia in capo al datore di lavoro e non al medico. La lettera della legge è tuttavia circoscritta ai soli rapporti di lavoro subordinato e lascia all’art. 239 del D.P.R. n. 1124/1965 la disciplina residuale della denuncia infortuni all’autorità di Pubblica Sicurezza nei restanti casi.
L’obiettivo dell’art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 è dunque, come rilevato anche dalla circolare INAIL n. 137/2000, quello di ricomporre questa ingiustificata frattura, armonizzando il regime di denuncia degli infortuni e responsabilizzando direttamente il datore di lavoro quale soggetto tenuto alla denuncia, che assume così una più immediata percezione delle cause e circostanze dell’evento.
Proprio muovendo dalla ratio dell’art. 25 il combinato delle descritte disposizioni e lo stesso regolamento di attuazione di cui al D.M. del 29 maggio 2001 devono essere letti nel senso che garantisca uniformità applicativa non solo nei due settori, agricolo e industriale, ma anche, nell’ambito del primo settore, tra le due categorie di soggetti i cui infortuni debbono essere obbligatoriamente comunicati all’autorità di Pubblica Sicurezza: lavoratori agricoli a tempo indeterminato, da un lato e lavoratori agricoli a tempo determinato e autonomi dall’altro.
Ciò considerato si ritiene che l’art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 abbia inteso estendere ai datori di lavoro agricolo, per gli operai a tempo determinato e, al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, le medesime modalità operative per la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato. Pertanto sussiste l’obbligo di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. Diversamente infatti, eventi infortunistici della medesima gravità risulterebbero ingiustificatamente soggetti ad obblighi differenti solo, ad esempio, in ragione della natura a termine o meno del rapporto di lavoro.
Una tale chiave d’interpretazione della normativa in esame appare altresì aderente a quanto tendenzialmente formulato dalla UE nella Raccomandazione 2003/134/Ce del 18 febbraio 2003, concernente il “miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi”, ove al punto 8) del testo si fa specifico richiamo ai “settori ad alto rischio” tra i quali viene incluso quello agricolo, comprendente un elevato numero di lavoratori autonomi.”

AG

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