Procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e a idrogeno.

Nel S.O. n. 17 della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2008 è pubblicato il Decreto 21 dicembre 2007 concernente “Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi”.

Il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno decretato l’approvazione del documento allegato al decreto 21 dicembre 2007, contenente le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni in materia di fonti rinnovabili assegnate al Gestore dei servizi elettrici – GSE s.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRTN s.p.a., dal decreto interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003 e dai connessi provvedimenti attuativi, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a. pubblicano sul proprio sito internet le procedure di cui sopra.

Con il Decreto 21 gennaio 2007 è anche approvato il documento allegato, contenente le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni in materia di produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, assegnate al gestore dei servizi elettrici –GSE s.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRNT s.p.a., dik cui al documento allegato al presente decreto.

I certificati verdi rilasciati per le produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, realizzate nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007, possono essere usati per ottemperare all’obbligo, di cui all’art.11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativo anche agli anni 2008 e 2009, così come possono essere usati anche i certificati verdi rilasciati ai soggetti titolari degli impianti di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo le modalità ivi previste.

Il mantenimento del diritto al rilascio dei certificati verdi all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, aventi potenza elettrica superiore a 10 MW è subordinato all’ottenimento, entro due anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli impianti entrati in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il 7 marzo 2009, della registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le relative modalità.

(LG-FF)

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