Gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 utilizzano, per gli adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse indicate nellart. 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei limiti rispettivamente indicati nella tabella 1 dellallegato I.
LAutorità competente di cui allart.5-bis ha sede presso il Ministero della salute e fa capo alla Direzione generale della prevenzione sanitaria, le cui attività sono individuate nel punto 1.2 dellallegato I.
Stabilito che il Centro Nazionale della Sostanze Chimiche (CSC), istituito presso lIstituto superiore di sanità (ISS), svolge, in collaborazione con lAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici (APAT), le attività previste dal punto 1.5 dellallegato I, è stato istituito presso il Ministero della salute il Comitato tecnico di coordinamento, che svolge le attività previste dal punto 1.7 dellallegato I. I componenti del Comitato tecnico di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute.
(LG-FF)