Ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

In vigore dal 21 febbraio 2008 il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 concernente “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

La novità di maggior rilievo riguarda l’ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri per ricerca scientifica, che è consentito per periodi superiori a tre mesi, purché i cittadini stranieri siano in possesso di un titolo di studio superiore, tale che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.

Il cittadino straniero è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’iscrizione nell’elenco, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca e prevede, fra l’altro:

– l’iscrizione nell’elenco d parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

– la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell’istituto privato per chiedere l’ingresso di ricercatori e il numero consentito;

– l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione d’irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza;

– le condizioni per la revoca dell’iscrizione nel caso di inosservanza alle norme dell’attuale decreto.

Il ricercatore e l’istituto di ricerca stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare iol progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell’istituto medesimo che valutano l’oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accettano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell’attestato di iscrizione all’elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della ricerca nonché di copia autentica della convenzione di accoglienza è presentata dall’istituto di ricerca allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca.

Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

(LG-FF)

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