Il cittadino straniero è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nellapposito elenco tenuto dal Ministero dellUniversità e della Ricerca.
Liscrizione nellelenco, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dellUniversità e della ricerca e prevede, fra laltro:
– liscrizione nellelenco d parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza delluomo, della cultura e della società, e lutilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
– la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dellistituto privato per chiedere lingresso di ricercatori e il numero consentito;
– lobbligo dellistituto di farsi carico delle spese connesse alleventuale condizione dirregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi allespulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza;
– le condizioni per la revoca delliscrizione nel caso di inosservanza alle norme dellattuale decreto.
Il ricercatore e listituto di ricerca stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare iol progetto di ricerca e listituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto deve essere approvato dagli organi di amministrazione dellistituto medesimo che valutano loggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto alloggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accettano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.
La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dellattestato di iscrizione allelenco tenuto dal Ministero dellUniversità e della ricerca nonché di copia autentica della convenzione di accoglienza è presentata dallistituto di ricerca allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca.
Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi allingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
(LG-FF)