Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dellUnione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona, ovvero allincolumità pubblica, rendendo urgente lallentamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.
I provvedimenti di allentamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati d ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dellinteressato che rappresentino una minaccia concreta e attuale allordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Lesistenza di condanne penali non giustifica di per sé ladozione di tali provvedimenti. Nelladottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dellinteressato, della sua età, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dellimportanza dei suoi legami con il Paese di origine.
(LG-FF)