Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 54/1 del 28-2-2008 è pubblicata la Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA N. 85/06/COL del 6 aprile 2006 che modifica per la cinquantesima volta le norme procedurali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 25.B: “Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013”.

Gli orientamenti sugli aiuti di Stato saranno modificati mediante l’introduzione di un nuovo capitolo 25.B: Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Il nuovo capitolo è allegato alla presente decisione.

Tale allegato precisa che :

1. Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE, possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE gli aiuti di Stato per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all’interno dello Spazio economico europeo. Gli aiuti di questo tipo sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, in entrambi i casi destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Sono considerati del pari aiuti a finalità regionale livelli più elevati di aiuti agli investimenti concessi a piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate al di sopra di quanto consentito in altre zone.

2. Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati SEE e dello Spazio economico europeo nel suo insieme. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, all’occupazione, alla formazione e alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3 dell’accordo SEE, anche se a volte con intensità di aiuto superiore nelle zone svantaggiate in considerazione delle difficoltà specifiche che esse devo no affrontare.

3. Gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l’ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarvi nuovi stabilimenti.

Vogliamo ricordare che sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 90 dell’11 aprile 2008 sono pubblicati gli “Orientamenti” in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013: Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale N. 324/07.

La Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale relativi all’Italia, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013 è stata approvata dalla Commissione il 28 novembre 2007. Il documento pubblicato in Gazzetta riporta l’elenco di tutte le regioni italiane ammissibili agli aiuti a norma del Trattato CE e il massimale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti applicabile alle grandi opere.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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