La Suprema Corte, con sentenza n. 10529 del 23 aprile 2008, si è pronunciata sul tema della ripartizione dell’onere della prova tra INAIL e datore di lavoro in caso di azione di regresso
La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, al pari del lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
AG
Fonte: Corte di Cassazione