L organismo sarà composto da 25 senatori e 25 deputati, scelti dai presidenti di Senato e Camera, in proporzione ai componenti dei gruppi, assicurando un rappresentante per ciascuna formazione presente in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio e i componenti possono essere confermati.
Tra le funzioni assegnate alla Commissione, anche l accertamento delle modalità di difesa del sistemi degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, delle forma di accumulazione dei patrimoni illeciti di investimento e riciclaggio dei proventi delle organizzazioni criminali.
La Commissione parlamentare dovrà monitorare i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti territoriali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo alle norme sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e sulla rimozione degli amministratori locali.
I compiti della Commissione sono estesi alle altre associazioni criminali, alle mafie straniere, o di natura transnazionale, e a tutti i raggruppamenti che abbiano le caratteristiche dall articolo 416-bis del Codice penale.
(LG-FF)