La finalità del Decreto è quella di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle autorità per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito.
Può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli organi costituzionali se sussistono comprovate e inderogabili esigenze di trasferimento connesse allefficace esercizio delle funzioni istituzionali e non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con lo svolgimento di tali compiti.
Il viaggio sul trasporto aereo di Stato è consentito esclusivamente alle personalità destinatarie del volo e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di utilizzo. E consentito in via del tutto eccezionale e previa rigorosa valutazione, lingresso di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa su indicazione dellautorità anche in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle personalità trasportate, alle esigenze protocollari e alle consuetudini, anche di carattere internazionale.
(LG-FF)