Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
a) aiuti a finalità regionale;
b) aiuti agli investimenti e alloccupazione a favore delle piccole e medie imprese;
c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
d) aiuti per la tutela dellambiente;
e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
h) aiuti alla formazione;
i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.
Al fine di controllare lattuazione del regolamento, la Commissione deve essere messa in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata unindicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.
Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, lapplicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente allarticolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.
Gli aiuti di Stato di cui allarticolo 87, paragrafo 1, del trattato no contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti allobbligo di notifica enunciato allarticolo 88, paragrafo 3, del trattato. Eopportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati.
Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.
(LG-FF)