UE – Aiuti di Stato compatibili con il mercato comune.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 214/3 del 9-8-2008 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Il regolamento, approvato il 6 agosto 2008, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a finalità regionale;
b) aiuti agli investimenti e all’occupazione a favore delle piccole e medie imprese;
c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
d) aiuti per la tutela dell’ambiente;
e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
h) aiuti alla formazione;
i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

Al fine di controllare l’attuazione del regolamento, la Commissione deve essere messa in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un’indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l’applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all’articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.

Gli aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato no contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all’obbligo di notifica enunciato all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. E’opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati.

Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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