Le autorità italiane non hanno notificato il regime alla Commissione ai fini del controllo degli aiuti di Stato ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Tratto CE. La Commissione ha tuttavia avviato un esame preliminare di detto regime.
Alla richiesta della Commissione di ulteriori chiarimenti, lItalia ha fornito le informazioni richieste con lettera datata 5 maggio 2006. Il 3 luglio 2006 la Commissione ha incontrato le autorità italiane per discutere del funzionamento e della giustificazione del regime fiscale in atto.
Nel corso della riunione la Commissione ha preso atto della nota delle spiegazioni fornite dalle autorità italiane, pur continuando a nutrire taluni dubbi sul regine di cui trattasi, afferenti alla sua eventuale equiparabilità ad u n aiuto di Stato ed alla sua comparabilità con il mercato comune.
Secondo la Commissione, il considerevole importo dellaiuto ha contribuito effettivamente a rafforzare la posizione finanziaria dei beneficiari appartenenti al settore bancario che competono sul mercato liberalizzato dei servizi finanziari aperto alla concorrenza con altre imprese che prestano servizi a livello intracomunitario.
La Commissione ritiene inoltre che il vantaggio concesso a favore degli istituti di credito in questione sia in grado di falsare la concorrenza nellattuale contesto caratterizzato da opportunità di consolidamento nel settore bancario italiano. Il fatto che taluni istituti di credito italiani abbiano eliminato il loro debito dimposta relativo a plusvalenze latenti nei loto attivi ed iscritte nei loro bilanci attraverso il pagamento di unimposta di entità nominale (ridotta) è suscettibile di accrescere la capacità di attrazione di tali istituti di credito nonché il loro valore economico agli occhi dei potenziali investitori e acquirenti. La Commissione è dellavviso che il vantaggio accordato dal regime fiscale in esame possa provocare unalterazione indebita del mercato delle acquisizioni societarie nel settore bancario in Italia.
Nella misura in cui il regime in esame costituisce u n aiuto di Stato ai sensi dellart. 87, paragrafo 1, del trattato CE, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle deroghe previste dallarticolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. Né le autorità italiane né gli interessati hanno avanzato argomentazioni specifiche per invocare lapplicazione di una delle suddette deroghe nel presente caso.
(LG-FF)