Dati da inserire nella tessera di riconoscimento: il Ministero del Lavoro risponde all’interpello ANIE

Il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello dell’ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche – sui dati da inserire nelle tessere di riconoscimento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003

Il quesito dell’ANIE consisteva nella domanda “se rispetto all’esigenza che i dati riportati su detta tessera consentano l’identificazione del lavoratore, l’indicazione della data di nascita non risulti sproporzionata e possa, pertanto, essere omessa, risultando sufficiente l’indicazione degli altri elementi indicati dalla circolare n. 29/2006 (fotografia, nome e cognome del lavoratore, nome o ragione sociale del datore di lavoro)”.
Il Ministero rinvia al proprio chiarimento contenuto nella Circolare 29/2006 (“i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro”) sottolineando che esso “ha solamente esplicitato il concetto di “generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del precetto legislativo, risultando sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati”.
Viene poi sottolineata “la necessità di leggere la norma de quo in correlazione con quanto sancito dal successivo comma 4: “i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”. Il Registro di cantiere di cui all’art. 36 bis, comma 4, del D.L. n. 223/2006 – vidimato dalla competente D.P.L. e da tenersi sul luogo di lavoro – è strutturato sul modello del “vecchio” libro di matricola. Infatti sullo stesso dovranno essere trascritti gli estremi (id est i dati anagrafici) del personale giornalmente impiegato in cantiere e ciò al fine di soddisfare, se pur in altro modo, il contenuto precettivo di cui al precedente comma 3 dell’art. 36 bis, a norma del quale: “nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento”.

AG

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