le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere labilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire labilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma desame previsto per labilitazione posseduta.
La patente nautica è sospesa dallautorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dellidoneità fisica e psichica. In tal caso la patente è sospesa fino a quando linteressato non produca la certificazione della commissione medica locale attentante il recupero della idoneità psico-fisica.
(LG-FF)