Codice della nautica da diporto: regolamento di attuazione.

Nel S.O. n. 223/L della Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008 è pubblicato il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riguardante il “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.

Il decreto interministeriale di cui sopra stabilisce che sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:

le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.

Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l’abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l’abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d’esame previsto per l’abilitazione posseduta.

La patente nautica è sospesa dall’autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell’idoneità fisica e psichica. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attentante il recupero della idoneità psico-fisica.

(LG-FF)

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