L’Accordo si compone di un articolo e di un allegato che definisce le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007).”
Tali procedure, si legge in premessa, avendo lo “scopo di definire ed attivare
procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare l’incolumità del lavoratore stesso e di terze persone, devono essere finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio. Pertanto, i principi generali a cui ispirare e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell’interesse della sicurezza del singolo e della collettivita’, che prevedano la non
idoneita’ di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza.”
Va sottolineato che in base all’Intesa le procedure in oggetto “non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa“.
Qualora nell’applicazione delle procedure (che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto, oltre che della privacy, della dignità del lavoratore) vengano rilevate condizioni cliniche che necessitino di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza, ciò dovra’ essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione.
Viene poi precisato, in ultimo, che “a specifica di quanto riportato nelle premesse dell’Intesa C.U. del 30 ottobre 2007 ed in coerenza con il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, relativamente al fatto che i lavoratori debbano essere sottoposti ad accertamento «prima dell’assunzione in servizio», si chiarisce che tale accertamento non e’ da intendere come accertamento «pre-assuntivo» ma come «visita medica preventiva» post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio“.
AG