Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008 due decreti del Ministero del Lavoro recanti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali nel settore agricolo e industriale, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
I presupposti legislativi più recenti su cui si basano tali provvedimenti sono:
– l’art. 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che ha tra l’altro stabilito che con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e’ rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente e che tali incrementi annuali vengono riassorbiti nell’anno in cui scattera’ la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell’art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
– il D.M. 13 luglio 2007 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell’INAIL dal 1° luglio 2007 per il settore industria;
– la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 308 del 17 giugno 2008.
– l’art. 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che ha tra l’altro stabilito che con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e’ rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente e che tali incrementi annuali vengono riassorbiti nell’anno in cui scattera’ la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell’art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
– il D.M. 13 luglio 2007 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell’INAIL dal 1° luglio 2007 per il settore industria;
– la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 308 del 17 giugno 2008.
AG
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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