Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza datori di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 283/36 del 28-10-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 283/36 del 28-10-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La nuova direttiva prevede disposizioni che indicano esplicitamente l’organismo competente per il pagamento in tali casi delle spettanze pendenti dei lavoratori subordinati, oltre a fissare quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri la massima celerità nel pagamento ai lavoratori subordinati dei diritti non corrisposti loro.

Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dall’ ambito di applicazione della direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in base all’ esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano gli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

Gli Stati membri, infatti, possono , ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare ad escludere dall’ ambito d’ applicazione della presente direttiva:
a) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica;
b) i pescatori retribuiti a percentuale.

Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’ in solvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore dio lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga o quando l’autorità competente, in virtù di tali disposizioni:
a) ha deciso l’apertura del procedimento; oppure
b) ha constatato la chiusura definitiva dell’ impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’ attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento.

La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”, “diritto maturato” e “diritto in corso di maturazione”.

(LG-PaRa)

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