INAIL – Riduzione contributiva alle imprese edili che rispettano la sicurezza sul lavoro

La Direzione Centrale Rischi dell’INAIL ha indirizzato la Circolare Prot. N. 9611/2008 del 19 dicembre 2008 con la quale viene confermata, anche per l’anno 2008, la riduzione dell’11,5% dei premi assicurativi alle imprese del settore edile che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per l’anno 2008 è stata confermata, nella misura dell’11,5% la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile.
Lo scorso anno (il 2007) non c’è stato il provvedimento di proroga, cosa che invece è avvenuta per l’anno in corso con il Decreto Ministeriale 24 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto scorso.

Lo sconto si applica solo agli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonchè ai soci di cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.
L’Inail spiega che le imprese possono usufruire della riduzione dell’ 11,5% solo per l’anno 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi. La riduzione, infatti, non viene applicata sul premio speciale unitario artigiani.

Ai sensi della “Legge Bersani” (decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 l’ agevolazione non viene applicata ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Relativamente all’ assenza di tali condanne, i datori di lavoro devono presentare apposita autocertificazione.

I datori di lavoro che sono in possesso dei requisiti necessari per fruire del beneficio contributivo (descritti nella circolare del 19-12-2008) devono presentare all’Inail competente:

– entro il termine dell’autoliquidazione (16 febbraio 2009) il modello di autocertificazione per l’assenza di condanne passate in giudicato allegato alla nota e scaricabile dal sito web Inail;

– entro il 30-4-2009, alla direzione provinciale del lavoro competente , il modulo di autocertificazione per l’ inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (Durc).

(LG-PaRa)

Fonte: INAIL

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