Accertamenti di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori: Indicazioni operative Regione Lombardia

La Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – ha emanato il 22 gennaio 2009 delle Indicazioni operative per l’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori

Il documento stabilisce gli adempimenti procedurali:
– a carico delle ASL
– a carico dei datori di lavoro
– le modalità di attivazione degli accertamenti sanitari
– le modalità di applicazione delle procedure da parte del medico competente
– le modalità di certificazione da parte del SERT
– e i livelli massimi delle tariffe.

In particolare, nel punto dedicato agli “adempimenti a carico dei datori di lavoro” si specifica che “i datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.
Tale documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.

La comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, deve essere effettuata per tutti i lavoratori e, successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.”

AG

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