Programma d’azione comunitaria in materia di salute per il 2009.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 53/41 del 26-2-2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009/158/CE del 23 febbraio 2009 che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma.

La presente decisione si richiama alla decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che adotta un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), che mira a integrare, sostenere e conferire un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e a fornire un contributo all’accrescimento della solidarietà e della prosperità nell’Unione Europea.

Il programma ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini e di promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie, e di elaborare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.

In base all’articolo 8 della decisione sul programma, la Commissione adotta un piano di lavoro annuale che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, compresi i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale, nonché le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni da intraprendere.

Il piano di lavoro 2009 per l’attuazione del secondo programma e descritto nell’allegato I della presente decisione, mentre i principi generali e i criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma sono descritti negli allegati II, IV e V della stessa decisione.

Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma d’azione comunitaria in materia di salute (2p008-2013) sono delegati all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori alle condizioni e nei limiti imposti previsti dall’allegato I del piano di lavoro.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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