Il prelievo dei campioni destinati al controllo ufficiale degli alimenti per animali, per quanto concerne la determinazione dei costituenti, degli additivi e delle sostanze indesiderabili, eccettuati i residui dei pesticidi e i microrganismi, è effettuato secondo i metodi descritti nellallegato I.
La preparazione dei campioni per lanalisi e lespressione dei risultati devono essere conformi ai metodi indicati nellallegato II.
Lanalisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali sono effettuati secondo i metodi indicati nellallegato III (Metodi di analisi per il controllo della composizione delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti), nellallegato IV (Metodi di analisi per il controllo del contenuto di additivi autorizzati negli alimenti per animali), nellallegato V (Metodi di analisi per il controllo della presenza di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali) e nellallegato VI (Metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animali nellambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali).
Il valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame è calcolato conformemente al metodo descritto nellallegato VII.
I metodi di analisi per il controllo della presenza illecita di additivi il cui uso non è più autorizzato negli alimenti per animali di cui allallegato VIII sono applicati a fini di conferma.
I riferimenti alle direttive abrogate di cui allarticolo 6 del presente Regolamento sintendono fatti e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nellallegato IX.
(LG-FF)