La vedova del lavoratore deceduto in un incidente stradale con la propria auto o comunque con un mezzo privato ha infatti diritto alla rendita Inail.
Ma ai figli spetta l’indennizzo solo se hanno meno di ventisei anni.
Ritornando sul tema caldo della sicurezza lavoro e in particolare degli infortuni in itinere la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12326 del 27 maggio 2009, ha accordato la rendita alla vedova di un professore che era rimasto ucciso in uno scontro fra il motorino di uno studente che gli aveva dato un passaggio e unauto.
La sezione lavoro ha precisato come linfortunio in itinere sia indennizzabile anche quando il lavoratore è tornato a casa per la pausa pranzo.
E il paletto è sempre lo stesso: il dipendente deve avere preso la propria auto per mancanza di i mezzi pubblici (in quella zona e in quellorario) e la mancanza della mensa.
(Pa-Ra)