Quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 171/18 del 2 luglio 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

In considerazione della proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri, e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, è stata adottata la seguente direttiva ai sensi dell’articolo 2, lettera b) del trattato, che stabilisce norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Infatti, l’articolo 30 del trattato prevede l’adozione nella Comunità di norme fondamentali per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Come riconosciuto dalla Corte di giustizia europea nella sua giurisprudenza, il compito di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, imposto alla Comunità dall’articolo 2, lettera b) del trattato, non significa che, una volta che tali norme siano state stabilite, uno Stato membro non possa prevedere misure di protezione più stringenti.
La responsabilità nazionale degli Stati membri per quanto concerne l sicurezza nucleare degli impianti nucleari costituisce il principio fondamentale, sancito dalla convenzione sulla sicurezza nucleare, in base al quale le comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare.

La presente direttiva tende a rafforzare il detto principio della responsabilità nazionale e quello della responsabilità primaria per la sicurezza nucleare di un impianto nucleare, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della sua autorità di regolamentazione competente, e deve potenziare il ruolo e l’indipendenza delle autorità di regolamentazione competente.

Benché la presente direttiva riguardi principalmente la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, è importante altresì garantire la gestione sicura del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, anche nelle strutture per lo stoccaggio e lo smaltimento.
Gli Stati membri, che intendono intraprendere l’installazione di impianti nucleari, devono valutare, ove appropriato, i pertinenti principi fondamentali di sicurezza definiti dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica, che deve costituire un quadro di prassi cui gli Stati membri devono attenersi nell’attuazione della presente direttiva.
Una solida cultura della sicurezza all’interno degli impianti nucleari costituisce uno dei principi fondamentali della gestione della sicurezza necessari ai fini di un esercizio sicuro.
La presente direttiva ha i seguenti obiettivi:
a) stabilire un quadro comunitario al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza e della relativa regolamentazione;
b) assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.

La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile che operi in base a licenza rilasciata ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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