Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 167/26 del 29-6-2009 è pubblicato Il Regolamento(CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che modifica il regolamento(CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Il citato Regolamento(CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (“FEG”) per permettere alla Comunità di fornire un sostegno e dimostrare solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008, la Commissione europea ha presentato, conformemente all’articolo 16 del regolamento(CE) n. 1927/2006, la sua prima relazione annuale del Parlamento europeo e del Consiglio, concludendo che riteneva opportuno rafforzare l’impatto del FEG sulla creazione di posti di lavoro e di opportunità di formazione per i lavoratori europei.

I Principi comuni di “flessicurezza” approvati dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 e la comunicazione della Commissione dal titolo “Nuove competenze per nuovi lavori: Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi” sottolineano l’obiettivo di promozione della costante capacità di adattamento e di inserimento professionale dei lavoratori grazie ad una migliore offerta di formazione a tutti i livelli e a strategie di sviluppo delle competenze adeguate alle necessità dell’economi, ivi comprese, ad esempio, le competenze occorrenti per il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio e basata sulla conoscenza.

Il 26 novembre 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su un piano europeo di ripresa economica basato sui principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Nell’ambito della risposta alla crisi si sottolinea che è necessario rivedere le norme del FEG per prevedere una deroga ai fine di estendere temporaneamente il campo d’applicazione del FEG e di permettergli di reagire più efficacemente. Gli Stati membri che chiedono un contributo FEG in base alla presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica.

Conseguentemente, si è presentata la necessità di rivedere il funzionamento del FEG mediante l’inclusione della deroga temporanea volta ad aiutare i lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, modificando il regolamento(CE) n. 1927/2006.
Pertanto, il presente regolamento (CE) modifica il citato precedente regolamento, inserendo all’articolo 1 il seguente paragrafo:
“1-bis. In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale, a condizione che le domande soddisfino i criteri di cui all’articolo 2, lettere a), b) o c). Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG sulla base della presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica.
Tale deroga si applica a tutte le domande presentate prima del 31 dicembre 2011”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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