Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008, la Commissione europea ha presentato, conformemente allarticolo 16 del regolamento(CE) n. 1927/2006, la sua prima relazione annuale del Parlamento europeo e del Consiglio, concludendo che riteneva opportuno rafforzare limpatto del FEG sulla creazione di posti di lavoro e di opportunità di formazione per i lavoratori europei.
I Principi comuni di flessicurezza approvati dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 e la comunicazione della Commissione dal titolo Nuove competenze per nuovi lavori: Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi sottolineano lobiettivo di promozione della costante capacità di adattamento e di inserimento professionale dei lavoratori grazie ad una migliore offerta di formazione a tutti i livelli e a strategie di sviluppo delle competenze adeguate alle necessità delleconomi, ivi comprese, ad esempio, le competenze occorrenti per il passaggio ad uneconomia a bassa emissione di carbonio e basata sulla conoscenza.
Il 26 novembre 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su un piano europeo di ripresa economica basato sui principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Nellambito della risposta alla crisi si sottolinea che è necessario rivedere le norme del FEG per prevedere una deroga ai fine di estendere temporaneamente il campo dapplicazione del FEG e di permettergli di reagire più efficacemente. Gli Stati membri che chiedono un contributo FEG in base alla presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica.
Conseguentemente, si è presentata la necessità di rivedere il funzionamento del FEG mediante linclusione della deroga temporanea volta ad aiutare i lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, modificando il regolamento(CE) n. 1927/2006.
Pertanto, il presente regolamento (CE) modifica il citato precedente regolamento, inserendo allarticolo 1 il seguente paragrafo:
1-bis. In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale, a condizione che le domande soddisfino i criteri di cui allarticolo 2, lettere a), b) o c). Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG sulla base della presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica.
Tale deroga si applica a tutte le domande presentate prima del 31 dicembre 2011.
(LG-FF)