REACH, in vigore dal 27 agosto, metodi prova OCSE

Sulla GUUE L 220/1 del 24-8-2009 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione del 23 luglio 2009 recante modifica, ai fini dei metodi di prova ai sensi del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

REACH – Il presente regolamento:
– è entrato in vigore il 27 agosto scorso
– ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Considerando che il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione istituisce metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze applicabili ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione europea ha ritenuto necessario aggiornare il regolamento (CE) n. 440/2008 per includervi le modifiche a taluni metodi di prova e numerosi nuovi metodi adottati dall’OCSE .
Le parti interessate sono state consultate in merito alla proposta.

Dette modifiche adeguano i metodi in questione al progresso scientifico e tecnologico, in particolare la revisione delle disposizioni relative alla tensione di vapore ai fine di includere il nuovo metodo di effusione e aggiungere un nuovo metodo per misurare il diametro medio geometrico delle fibre ponderato rispetto alla lunghezza.

Inoltre, è opportuno aggiornare il regolamento(CE) n. 440/2008 per includervi in via prioritaria un nuovo metodo di prova in vitro per l’ irritazione cutanea volto a ridurre al minimo il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Anche se al momento – si legge nel considerando 5 – in ambito OCSE è ancora in discussione un progetto di metodo di prova in vitro per l’ irritazione cutanea, in questo caso eccezionale è opportuno inserire il metodo B 46 nel presente regolamento. Tale metodo deve essere aggiornato non appena verrà raggiunto un accordo in sede OCSE o se saranno disponibili altri dati che ne giustifichino la revisione.
Le disposizioni relative al test di inibizione della crescita algale devono essere riviste per includere specie supplementari e soddisfare i requisiti per la valutazione dei rischi e la classificazione delle sostanze chimiche.
Infine, è necessario aggiungere un nuovo metodo per misurare la mineralizzazione aerobica nelle acque di superficie tramite un teste di simulazione della biodegradazione e un nuovo metodo di valutazione della tossicità per il genere Lemma tramite un test di inibizione della crescita.

Pertanto, con l’adozione del presente regolamento, viene stabilito che:
“Articolo 1 – L’ allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è così modificato:
1) La parte A è così modificata:
a) il capitolo A.4 è sostituito dal capitolo A.4 che figura nell’ allegato I del presente regolamento.
b) È aggiunto il capitolo A 22 che figura nell’ allegato II del presente regolamento.
2) La parte B è così modificata:
– è inserito il capitolo B 46 che figura nell’ allegato III del presente regolamento.
3) La parte C è così modificata:
– a) il capitolo C3 è sostituito dal capitolo C3 che figura nell’ allegato IV del presente regolamento
– b) sono aggiunti i capitoli C 25 e C 26 che figurano negli allegati V e VI del presente regolamento.

(LG-Pa-Ra)

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