Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato si è reso necessario modificare la denominazione e la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, la cui validità è stata stabilita per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione, e sostituendo, pertanto,la decisione 2002/272/CE.
Con ladozione della presente decisione, il gruppo di prodotti coperture dure comprende prodotti duri, per uso interno o esterno, che non abbiamo rilevante funzione strutturale: pietra naturale, agglomerati lapidei, masselli, marmette di graniglie, piastrelle in ceramica e laterizi. Nel caso delle coperture dure, i criteri possono applicarsi alle coperture di pavimenti e di pareti se il processo di produzione è identico e si utilizzano gli stessi materiali e gli stessi metodi di fabbricazione.
Come previsto dallarticolo 2 della presente Decisione:
Per ottenere lassegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE)n. 1980/2000 i prodotti che rientrano nel gruppo di coperture dure soddisfano i criteri di cui allallegato della presente decisione.
Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti coperture dure presentate decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 marzo 2010 possono basarsi su criteri istituiti sulla decisione 2002/272/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.
E opportuno precisare, che se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE che è abrogata -, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.
(LG-FF)