Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di pesi terzi che devono essere in possesso di un visto allatto dellattraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta lelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto allatto dellattraversamento delle frontiere esterne e lelenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, fermi restando:
a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dellUnione;
b) i diritti ndi libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dellUnione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dallaltro.
Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti allobbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dallallegato 9 della convenzione di Chicago relativa allaviazione civile internazionale e definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionale degli aeroporti degli Stati membri.
(LG-FF)