Conformemente al citato regolamento (CE) la Commissione europea è pertanto tenuta ad adottare specifiche tecniche per tali variabili e le loro classificazioni.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra è stato adottato il presente regolamento(CE) che stabilisce le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le loro classificazioni, necessarie ai fini dellapplicazione del regolamento(CE) n. 763/2008.
Lallegato del presente regolamento elenca, appunto, le specifiche tecniche da applicare ai dati da trasmettere alla Commissione europea per lanno di riferimento 2011.
Le specifiche tecniche sono presentate come segue:
-a ogni variabile è attribuita una denominazione ;
-l denominazione della variabile può essere seguita da specifiche tecniche che si riferiscono a tale variabile in generale;
-seguono poi una o più classificazioni della variabile; per alcune variabili sono fornite infatti più di una classificazione, ciascuna con un differente livello di disaggregazione: in tal caso, le classificazioni con il maggior livello di dettaglio sono contraddistinte con la lettera H, quelle con un livello di dettaglio medio con la lettera M e quelle con il livello di dettaglio minimo con la lettera L;
-i totali cui si applicano le disaggregazioni sono specificati; ciascuna classificazione può essere seguita da ulteriori specifiche tecniche proprie a tale disaggregazione.
Le definizioni di cui allarticolo 2 del regolamento(CE) n. 763/2008 si applicano anche al presente regolamento.
(LG-FF)