Partendo dal presupposto che lamianto è un gente particolarmente pericoloso, che può causare malattie gravi (come lasbestosi, il cancro gastrointestinale, ik tumori della pleura ed il carcinoma polmonare), La direttiva intende accentuare le misure di protezione dei moltissimi lavoratori esposti a questo minerale, prevedendo delle prescrizioni minime uguali per lintera Comunità.
In primo luogo nessun lavoratore dovrà essere esposto ad una concentrazione di amianto in sospensione nellaria superiore a 0,1 fibre per cm 3, misurata in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Inoltre dovranno essere limitate le attività che implicano unesposizione allamianto, perchè non si conosce ancora la soglia al di sotto della quale tale minerale non comporta rischi per la salute, e quelle che implicano lincorporazione di materiali isolanti od insonorizzanti a bassa densità (inferiore a q1 g/cm3) che contengono amianto, mentre ne è bandito luso nelle applicazioni a spruzzo.
Restano proibite anche tutte quelle attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante lestrazione, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di tale minerale o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente. Vengono consentiti solamente il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dellamianto.
Sul piano della prevenzione, la direttiva mette in campo diverse strategie a tutela dei lavoratori. La prima consiste nel definire il metodo di conteggio delle fibre e quello per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nellaria del luogo di lavoro, allo scopo di garantire il rispetto del valore limite fissato. La seconda comporta degli obblighi carico dei datori di lavoro, come la messa in atto di particolari misure protettive quando si svolgono lavori di demolizione, di rimozione dellamianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite consentito. In particolare in tali circostanze essi dovranno far indossare ai lavoratori dispositivi che proteggano le vie respiratorie, affiggere cartelli che indichino il possibile rischio ed evitare che la polvere prodotta dallamianto o dai materiali contenenti amianto si disperda al di fuori dei locali/luoghi dei lavori. Occorre, poi, che essi pianifichino nel dettaglio le attività da svolgere prima dellinizio dei lavori di demolizione o di rimozione dellamianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi ed impianti, oltre che dalle navi.
Come prassi, invece, la direttiva indica delle misure precise da adottarsi sui luoghi di lavoro, tra cui si ricorda la fornitura gratuita di indumenti protettivi che devono restare allinterno delle aree dellimprese, ma riposti lontano dagli abiti comuni dei lavoratori, e possono essere portati fuori solo per essere puliti da lavanderie specializzate e trasportati rigorosamente in contenitori chiusi.
La terza strategia concerne la formazione specifica e gratuita (a carico dei datori di lavoro) non solo del personale che lavora con lamianto, ma anche di quello potenzialmente esposto alla polvere proveniente dallamianto o da materiali contenenti amianto.
La quarta arma contro i rischi da amianto è il monitoraggio continuo dello stato di salute dei lavoratori che deve iniziare prima dellesposizione alla polvere proveniente dallamianto o da materiali contenenti amianto e comprendere un esame specifico del torace e degli esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).
(LG-FF)