Trasporto interno di merci pericolose, recepita Direttiva 2008/68

Il Consiglio dei Ministri n.79 del 22/01/2010 ha approvato un decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/68 sul trasporto interno di merci pericolose effettuato:
– su strada
– per ferrovia
– o per via navigabile interna
sia in Italia che fra Stati comunitari

Il Consiglio dei Ministri n.79 del 22/01/2010 ha approvato un decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/68 sul trasporto interno di merci pericolose effettuato:
– su strada
– per ferrovia
– o per via navigabile interna
sia in Italia che fra Stati comunitari.

Le regole riguardano:
– le operazioni di carico e scarico
– il trasferimento da un modo di trasporto all’altro
– le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

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Presentazione
E’ stato approvato in via definitiva – nella riunione del 22 gennaio scorso – il decreto legislativo che recepisce le nuove norme europee in materia di trasporto interno di merci pericolose.

Il provvedimento regola il trasporto effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia in Italia che fra Stati comunitari. Le regole riguardano le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto all’altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto

La direttiva europea stabilisce che gli Stati Membri della comunità Europea si adeguino alla nuova regolamentazione ADR/RID/ADN edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose all´interno dell´Unione Europea.

Obiettivo del provvedimento è di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

La direttiva europea non si applica al trasporto di merci pericolose:

– mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;
– mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;
– mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
– effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR *, il RID * e l’ADN *, le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.

L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.

Nella seduta del 15 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose.
Il 26 ottobre 2009 il governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo al Senato.

(Pa-Ro)

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