Il decreto del 10 settembre 2009 stanzia risorse per circa 85 milioni di euro per il triennio e definisce le modalità per richiedere il prestito e attivare il Fondo di garanzia.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo per le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo prestito.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro a tasso fisso.
Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento del finanziamento e è incondizionata. Irrevocabile ed a prima richiesta.
(LG-FF)