Consolidamento delle passività onerose della cooperazione agricola.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 11/7 del 16 gennaio 2010 è pubblicata la Decisione 2010-27-CE della Commissione del 17 giugno 2009 relativa al regime di consolidamento delle passività onerose della cooperazione agricola e delle aziende agricole applicato nella Regione Lazio (Italia) a titolo della legge regionale n. 52/1994 e rifinanziato dall’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001.

La misura notificata prevede che:

-L’articolo 257 della legge n. 10/1 prevede uno stanziamento supplementare di 400 milioni di lire italiane (206.383 euro) come contributo in conto interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole, ai sensi della legge regionale n. 52 del 31 ottobre 1994, modificata dalla legge n. 13 del 29 aprile 1996. Esso modifica inoltre l’articolo 2 della legge n. 52/94, estendendo la possibilità di beneficiare degli aiuti previsti da quest’ultima alle passività onerose esistenti al 31 dicembre 2000. Esso comporta infine una clausola secondo cui agli aiuti previsti potrà essere data attuazione solo dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, dell’esito positivo dell’esame effettuato dalla Commissione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

La legge n. 5294, che costituisce la base giuridica del consolidamento, prevedeva quanto segue:
a) un aiuto alle cooperative e loro consorzi sotto forma di concorso negli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti che non beneficiavano di contributi pubblici;
b) un aiuto alle aziende agricole sotto forma di concorso negli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento di passività onerose derivanti da investimenti già realizzati;
c) un aiuto sotto forma di sovvenzioni alle cooperative e loro consorzi, in caso di fusione o annessione ad altro organismo cooperativo, fino al 50% delle passività iscritte nel bilancio delle cooperative o dei consorzi suddetti, per l’estinzione delle passività in questione;
d) per passività onerose si intendevano quelle derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine ottenuti senza aiuti pubblici, esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

La Commissione aveva avviato il procedimento d’indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi degli aiuti previsti dalla legge in questione, perché non era sicura che essi fossero conformi ai criteri su cui era basata all’epoca per la sua analisi.
A seguito dell’avvio del procedimento, le autorità italiane hanno modificato la legge 52/94 con la legge n. 13/96 in base alla quale la Commissione ha potuto chiudere il predetto procedimento dichiarando compatibile con il mercato comune gli aiuti quali modificati da suddetta legge.

Come si legge all’è articolo 2 della presente decisione, il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, avviato con lettera dell’11 dicembre 2003, nei confronti del regime summenzionato è comunque chiuso in quanto è divenuto superfluo, giacchè l’Italia ha ritirato la notifica il 2 luglio 2004 e non ha dato seguito al progetto di aiuto alla Regione Lazio.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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