Lallegato I conteneva lelenco delle sostanze per le quali sono stati fissati massimi residui, lallegato II conteneva lelenco delle sostanze per le quali era necessario stabilire un limite massimo di residui, lallegato III conteneva lelenco delle sostanze per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui provvisori e lallegato IV conteneva lelenco delle sostanze per le quali non potevano essere fissati livelli massimi in quanto i residui di tali sostanze costituiscono un rischio per la salute umana indipendentemente dal limite fissato.
Per ragioni di semplificazione si è reso necessario includere in un regolamento della Commissione tali sostanze farmacologicamente attive e la lolro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi residui. Poiché tale classificazione segue il sistema descritto nel regolamento (CE) N. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, essa deve anche essere presa in considerazione per quanto riguarda la possibilità di somministrare tali sostanze farmacologicamente attive ad animali da produzione alimentare.
Le informazioni esistenti relative alla classificazione terapeutica delle sostanze farmacologicamente attive contenute negli allegati del regolamento (CEE) 2377/90 del Consiglio devono essere incluse in una colonna relativa alla classificazione terapeutica delle sostanze.
Per facilitare la consultazione, tutte le sostanze farmacologocamente attive devono essere elencare in ordine alfabetico in un unico allegato. Per ragioni di chiarezza vengono create due tabelle separate: una contenente le sostanze consentite, elencate negli allegati I,II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, e una contenente le sostanze vietate elencate nellallegato IV di detto regolamento.
Non devono essere inclusi nel presente regolamento i limiti massimi residui provvisori per le sostanze farmacologicamente attive stabiliti nellallegato III del regolamento(CEE) n. 2377/90 e per i quali il periodo di validità è scaduto.
(LG-FF)