La convenzione ONU è stata adottata il 13 dicembre 2006 dallAssemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, la convenzione ONU è stata firmata il 30 marzo 2007 a nome della Comunità.
La convenzione ONU costituisce un pilastro importante ed efficace della promozione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità allinterno dellUnione europea, cui sia la Comunità che i suoi Stati membri attribuiscono la massima importanza.
Tale convenzione è stata approvata a nome della Comunità, fatta salva una riserva relativa allarticolo 27, paragrafo 1 dove recita che:
1-Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accettabile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono lesercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante limpiego, prendendo appropriate iniziative anche legislative, in particolare al fine di:
a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dellimpiego, lavanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro;
b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e luguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per limpiego e alla formazione professionale e continua;
e) promuovere opportunità di impiego e lavanzamento di carriera per le persone con disa abilità nel mercato del lavoro, quali lassistenza nella ricerca, nellottenimento e nel mantenimento di un lavoro e nel reinserimento nello stesso;
f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, limprenditorialità, lorganizzazione di cooperative e lavvio di attività economiche in proprio;
g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
h) favorire limpiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere i programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
j) promuovere lacquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.
(LG-FF)