Lesperienza maturata con lapplicazione del regolamento (CE) n. 1980/2000 ha mostrato la necessità di modificare tale sistema di marchio di qualità ecologica in modo da aumentarne lefficacia e semplificarne il funzionamento.
In base alle considerazioni di cui sopra, il sistema modificato deve essere applicato conformemente alle disposizioni dei trattati, incluso in particolare il principio di precauzione quale sancito allarticolo 174, paragrafo 2, del trattato CE e, nel contempo, garantire il coordinamento tra il sistema del marchio Ecolabel UE e lelaborazione delle specifiche nellambito della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa allistituzione di un quadro per lelaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi allenergia.
Il presente regolamento si applica a tutti i beni e servizi destinati alla distribuzione, al consumo o alluso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito.
Il presente regolamento no si applica né ai medicinali per uso umano definiti alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.
Come previsto dallarticolo 5 del presente Regolamento, la Commissione istituisce un Comitato dellUnione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri di cui allarticolo 4 e dai rappresentanti delle altre parti interessate. Il CUEME elegge il proprio presidente conformemente al regolamento interno. il CUEME contribuisce allelaborazione e alla revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE e a ogni eventuale riesame dellattuazione del sistema del marchio Ecolabel UE. Esso inoltre consiglia e assiste la Commissione in questo ambito, in particolare formulando raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale.
I requisiti generali per i criteri del marchio Ecolabel UE sono basati, innanzitutto, sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale e devono essere determinati su base scientifica e considerando lintero ciclo di vita dei prodotti. Inoltre, i criteri del marchio Ecolabel UE comprendono i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino secondo luso previsto.
Qualora sia necessaria una revisione non sostanziale dei criteri, può essere applicata la procedura di revisione applicata di cui allallegato I, parte C.
Entro il 19 febbrfaio 2011, il CUEME e la Commissione concordano un piano di lavoro comprendente una strategia e un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti. Tale pia no prenderà in considerazione altre azioni della Comunità (ad esempio in materia di appalti pubblici verdi) e può essere aggiornato in funzione dei più recenti obiettivi strategici della Comunità nel settore dellambiente. Tale piano è aggiornato regolarmente.
Il marchio Ecolabel ha la forma illustrata nellallegato II del presente regolamento.
(LG-FF)