Unindagine conoscitiva dal titolo Il diritto dautore sulle reti di comunicazione elettronica il cui testo riportiamo nel link.
Punto di partenza dellindagine: la constatazione che la possibilità di distribuire e di scambiare contenuti attraverso nuovi canali digitali fa sì che qualsiasi contenuto sia distribuito senza che i legittimi titolari siano in grado di esercitare un effettivo controllo. I differenti interessi in gioco, infatti, esprimono un crescente contrasto fra il diritto dautore ed altri istituti fondamentali del nostro ordinamento, quali, soprattutto, la libertà di espressione, la privacy e il diritto di accesso alla cultura e ad Internet.
Cè quindi lesigenza di riformare il quadro del diritto dautore in Italia, per garantire:
– da una parte, unefficace applicazione del diritto dautore e del diritto allequa remunerazione degli stessi autori;
– dallaltra, la tutela dei diritti dei cittadini or ora citati (privacy ecc.).
Dallindagine emerge la piena competenza dellAutorità in materia di tutela del diritto dautore sulle reti di comunicazione elettronica.
Essendo, infatti, unAutorità amministrativa indipendente, essa
– svolge funzioni super partes di garanzia e di vigilanza del sistema delle comunicazioni elettroniche, per assicurare il rispetto delle regole del mercato e dei consumatori;
– persegue fini pubblici, in quanto tutela e contempera tra loro interessi protetti dalla Costituzione (linformazione, la libertà di manifestazione del pensiero, liniziativa economica privata, la concorrenza).
Da parte sua, la SIAE, essendo un ente pubblico su base associativa, persegue specifici fini privatistici (cioè quelli degli associati) di tutela, soprattutto patrimoniale, delle opere dellingegno e, in generale, del diritto dautore.
Ne consegue che:
– LAutorità è Organo che ha lobbligo di svolgere attività di vigilanza sulle reti di comunicazione elettronica, attraverso azioni di presenzio ne e di accertamento degli illeciti;
– La SIAE, invece, realizza attività operative e iniziative di cooperazione, sulla base di uno schema istruttorio definito dallAutorità.
Lindagine, per definire le possibili azioni da porre in essere da parte dellAutorità, effettua unanalisi tecnica ed economica del fenomeno della pirateria on line, derivante da download, peer to peer (P2P) e streaming illegale di video e audio web. Ma i dati su queste diverse tipologie di traffico sono attualmente in possesso non dellAutorità ma degli operatori fornitori
dellaccesso ad Internet.
Il fenomeno della pirateria on line apparfe legato anche al grado di diffusione della banda larga, perché, mentre il download di file audio può avvenire anche con banda limitata, quello di contenuti video necessita di banda più ampia (e ciò potrebbe significare che, aumentando la disponibilità di banda, aumenti anche la pirateria.
Tuttavia, uno studio effettuato sul traffico mondiale, dimostra che il fenomeno P2P appare in diminuzione mentre sono in crescita gli abbonamenti a banda larga. La diffusione della banda larga, quindi, potrebbe essere un deterrente rispetto al P2P, promuovendo il mercato legale dei contenuti digitali audiovisivi.
In definitiva, emerge dallindagine un quadro tecnico e normativo complesso, dove tuttavia è necessario inquadrare la possibilità di azione di vigilanza dellAutorità.
Echiara la competenza esclusiva dellAutorità nel prevenire ed accertare le violazioni del diritto dautore su reti di comunicazione elettronica, ma obblighi di monitoraggio o misure tecniche in capo possono essere imposti agli ISP rispettando le condizioni definite dalla Corte di Giustizia dellUnione Europea.
Secondo lAutorità, una prima ipotesi di lavoro è di imporre agli ISP lobbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente allAutorità stessa i dati di traffico Internet, aggregati ed in forma anonima, così da salvaguardare il principio della privacy e della neutralità della rete.
(LG-FF)